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venerdì 26 giugno 2009

L’allevamento di fauna selvatica in Sardegna


Si può allevare fauna selvatica in Sardegna?


La risposta è SI ma facendo attenzione a rispettare la normativa regionale che disciplina e regolamenta la materia.
Esistono tre tipologie di allevamenti di fauna selvatica:
- A scopo di studio e ripopolamento;
- A scopo alimentare;
- A scopo amatoriale e/o ornamentale;
La norma di riferimento è la Legge Regionale 32/1978, almeno fino all’approvazione del Piano Regionale Faunistico-Venatorio previsto dalla L.R. 23/98.
In attesa che, a 17 anni dalla Legge quadro nazionale 157/92 e 11 anni dalla Legge Regionale 23/98, venga approvato uno strumento di pianificazione del territorio, di gestione degli istituti faunistici e di tutela e gestione della fauna selvatica, sono state emanate delle Direttive Regionali che disciplinano la materia.
In questo articolo si parlerà di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento. (D.A.D.A. n° 29/V del10.10.2002, Deliberazione della Giunta Regionale n° 21/60 del 16.07.2003).
In Sardegna è consentito allevare esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza quali ad esempio pernice sarda (Alectoris barbara), lepre sarda (Lepus capensis) e coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). Gli animali allevati possono essere venduti solo ed esclusivamente alle Aziende Agri-turistico-venatorie ed alle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani (ZAC) e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb.
Istituzione di un nuovo allevamento:
La domanda, in carta legale, deve essere presentata all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura Via Roma 80 Cagliari. Alla domanda bisogna allegare una serie di documenti tra i quali una relazione contenente l’indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l’entità della produzione prevista a regime, le tecniche di allevamento e sistemi di cattura.
Le modalità di allevamento vengono stabilite dall’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica tenendo conto delle linee guida nazionali fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA ex INFS). L’autorizzazione regionale è imprescindibile da tutte le altre autorizzazioni previste per legge quali ad esempio l’autorizzazione sanitaria e il rispetto delle norme sul benessere animale.
Quanto costa istituire un allevamento di fauna selvatica?
L’istituzione e l’esercizio delle zone di allevamento di fauna selvatica, nonché il rinnovo delle stesse, con esclusione degli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, sono sottoposti a tassa di concessione regionale pari a € 309,87 che deve essere corrisposta con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.
IMPORTANTE:
1. art. 61 comma 1 lettera u) L.R. 23/98: è vietato a chiunque prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica (…)
2. art. 63 L.R. 23/98: è sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l’autorizzazione (….)
3. art. 64 L.R. 23/98: è severamente vietato detenere fauna selvatica viva senza preventiva autorizzazione (…..)
4. art. 66 L.R. 23/98: è vietato acquistare vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio fauna selvatica morta o parti di essa se non provenienti da allevamenti per scopi alimentari (…).
5. art. 67 L.R. 23/98: è vietato acquistare vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva (…)

DIRETTIVA REGIONALE SULLE ZONE DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO http://212.210.110.133/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=287919&idRec=963

Davide Brugnone

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