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mercoledì 6 maggio 2009

Statuto

Art. l
Denominazione.

E' costituita l'Associazione di riformisti e democratici denominata:

"Costruirefuturo".


Art. 2
Sede.

L'Associazione ha sede a Sardara.


Art. 3
Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.


Art. 4
Finalità dell'Associazione.

L'associazione si propone di intervenire nel dibattito culturale e politico con proposte, idee, campagne civili e culturali e di tenere convegni e seminari pubblici nel convincimento che in democrazia ci sia il bisogno di promuovere la partecipazione consapevole dei cittadini. A questo scopo l'Associazione promuove:

• rapporti con le altre associazioni e movimenti, culturali e politici, istituzioni pubbliche e private;

• manifestazioni aperte al pubblico;

• studi e ricerche;

• attività editoriali e formative.


Art. 5
Soci fondatori.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione nonché coloro ai quali tale qualifica venga conferita per meriti particolari dal Comitato di Presidenza.


Art. 6
Soci ordinari.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano interesse o desiderino sostenerla. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza.


Art. 7

Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali della sede dell'Associazione e di partecipare alle sue iniziative. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi associativi annuali nella misura stabilita dal Comitato di Presidenza e a contribuire allo sviluppo delle attività sociali.


Art. 8
Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

• L'Assemblea dei soci;

• Il Comitato di Presidenza;

• Il Presidente;

• Il Direttore;

• Il Revisore unico.


Art. 9
Partecipazione e convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria su decisione del Comitato di Presidenza. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione.


Art. 10
Costituzione e deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per scritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad uno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo designato. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dalla stessa Assemblea. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a
maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei soci
fondatori presenti.


Art. 11
Forma di voto.

L'Assemblea vota normalmente a voto palese. L'Assemblea con propria decisione può stabilire che la votazione sia effettuata a voto segreto qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno.


Art. 12
Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

• delibera sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi
dell'Associazione;

• approva i bilanci preventivi e consuntivi;

• nomina gli organi direttivi e di controllo.

In sede straordinaria:

• delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla approvazione e sulle
modifiche dello Statuto.


Art. 13
Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici ed è nominato dall'Assemblea ordinaria. Il Comitato di Presidenza nomina, anche al proprio interno, il Direttore. Dura in carica un anno e può essere riconfermato.


Art. 14
Compiti del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza ha il compito:

• di deliberare su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione;

• di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

• di deliberare sull’ammissione di nuovi soci e di verificare annualmente la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio.


Art. 15
Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica un anno e può essere riconfermato. Ha la rappresentanza politica dell'Associazione. Convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l'Assemblea generale dei soci.


Art. 16
Il Direttore.

Il Direttore ha la rappresentanza per le attività economiche e gestionali dell'Associazione. Dà esecuzione ai programmi, alle attività deliberate dall'Assemblea e dal Comitato di Presidenza.


Art. 17
Compensi.

Tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese documentate.


Art. 18
Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

• dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;

• dal contributo degli associati;

• da ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali o da contributi di terzi.


Art. 19
Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 20
Il Revisore unico.

Il revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione. Resta in carica un anno e può essere rieletto.


Art. 21
Esclusione dei soci.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento del contributo annuale. Per motivi di particolare gravità l'esclusione può essere decisa dal Comitato di Presidenza.


Art. 22
Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'Assemblea
straordinaria il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similari.


Art. 23
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Il Comitato di Presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. In tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nel presente Statuto tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'Autorità competente.


Art. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

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